3 giugno 2013

#Confidi Commercio, Turismo e Servizi: quali saranno le ricadute della Sentenza del Tar?

Tempo di assemblee di Confidi. Se il Confidi Valle d'Aosta, industriali e albergatori, si è riunito soltanto in seduta privata (in attesa dell'iscrizione all'albo degli istituti vigilati che sembrerebbe essere prossima come alcuni dicono?) domani alle 11, presso il salone ducale, il Confidi Commercio, Turismo e Servizi Valle d’Aosta (C.T.S. Valle d'Aosta), presenterà il suo ultimo bilancio e si soffermerà sugli obiettivi, i programmi e le prospettive della Cooperativa. 

Sarà anche l'occasione per comprendere le eventuali ricadute della sentenza del Tar del 16 maggio che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio contro la Regione Autonoma Valle d'Aosta. Oggetto del contendere - per chi ha buona memoria -  « l’obbligo, a partire dal gennaio 2013, dell’ iscrizione da parte dei Confidi all’art. 106 del novellato TUB, pena l’impossibilità di continuare a distribuire i contributi regionali in conto interessi».

Nella sentenza si legge «La ricorrente, infatti, impugna un atto della regione che essa qualifica in termini di provvedimento amministrativo, sostenendone il carattere valutativo-discrezionale e prescrittivo, ma che in realtà non ha tale natura non costituendo esplicazione di una potestà pubblica incidente negativamente su un interesse legittimo della ricorrente. La nota, come puntualmente eccepito dalla regione, ha infatti un carattere informativo (di mero riscontro alle reiterate richieste della ricorrente) limitandosi a enunciare – piuttosto che interpretare - il contenuto della normativa della legge regionale n. 21 del 2011; tra l’altro, se si seguisse la tesi della ricorrente secondo cui la nota sarebbe un vero e proprio provvedimento a contenuto “prescrittivo” o autoritativo, poiché questo contenuto corrisponde esattamente alla precedente nota del 30 agosto 2011, risulterebbe fondata la tesi della regione dell’inammissibilità dell’impugnazione in relazione al suo carattere meramente confermativo di atto non tempestivamente impugnato».

In sintesi o l'atto è inammissibile o, comunque, sarebbe stato impugnato fuori tempo massimo.

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